Art. 2.
(Dotazione del Fondo e copertura finanziaria).

      1. La dotazione del Fondo è determinata in 50 milioni di euro per l'anno 2006, in 130 milioni di euro per l'anno 2007 e in 200 milioni di euro per l'anno 2008.
      2. A decorrere dall'anno 2009, la dotazione del Fondo è determinata con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2006, a 130 milioni di euro per l'anno 2007 e a 200 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

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      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.